Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 15/11/2001

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonchè piani di trasferimento anche graduali.

3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l'Autorità provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 22 (Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)

1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.

2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinchè i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall'utente.

Art. 23 (Durata delle licenze e revoca)

1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonchè nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione. Capo V Norme a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione

Art. 24 (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8, della Legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva

a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità

b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale

c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.

2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16,17 e 18, della Legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis della Legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.

3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall' articolo 21 della Legge n. 223/90.

4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonchè gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissi

 

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